I soggetti con fatturati bassi, esclusi dalla possibilità di ottenere i finanziamenti da 25 mila euro, possono chiederne anche 100 mila od oltre se dimostrano che il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale è connesso a un progetto di sviluppo della propria attività
Da ITALIAOGGI – NUMERO 097 PAG. 28 DEL 25/04/2020
di Roberto Lenzi
Finanziamenti a maglie larghe: gli importi non sono più bloccati dall’ammontare del fatturato del richiedente. Professionisti, partite Iva, ristoratori possono chiedere importi in linea con le loro esigenze.
L’importante (strano a dirsi) è che chiedano più di 25 mila euro. I soggetti con fatturati bassi, esclusi dalla possibilità di ottenere i finanziamenti da 25 mila euro, possono chiederne anche 100 mila od oltre se dimostrano che il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale è connesso a un progetto di sviluppo della propria attività.
Questo si desume dal modulo di domanda che il Mediocredito centrale (Mcc) ha messo a disposizione per le richieste da presentare per usufuire delle garanzie idonee ad ottenere liquidità.
Il Decreto Legge liquidità 8 aprile n. 23 prevede che, per importi da 25.001 fino a 800 mila euro, il finanziamento concedibile deve essere parametrato, al massimo ad un importo pari al 25% del fatturato, ma la modulistica messa a disposizione da Mcc per le richieste di garanzia da parte del fondo prevede nuove casistiche aggiuntive che permettono di richiedere il contributo.Peccato che queste non siano contemplate nel dl liquidità.
Questo fa presumere che il modulo anticipi le novità della conversione in legge del decreto liquidità o Curaitalia.
Il documento ammette, la possibilità di chiedere importi superiori a quelli previsti dal dl se quelli classici non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale.
Ad esempio se il soggetto beneficiario finale ha dovuto sostenere maggiori costi a causa dell’epidemia di Covid-19 rispetto a quanto ammonterebbe considerando il 25% del fatturato può avere una garanzia pari ai costi sostenuti.
Un altro caso di deroga, è riconducibile al fatto che il beneficiario finale abbia registrato minori ricavi, in conseguenza della minore domanda da parte dei consumatori dovuta all’epidemia di Covid-19.
L’importo finanziabile può salire anche nel caso in cui il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale sia connesso alla ripartenza della propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal dpcm 22 marzo 2020. Può esserci deroga anche nel caso in cui il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale sia connesso a un progetto di sviluppo della propria attività e/o al rafforzamento della propria capacità produttiva.
Il modulo lascia spazio a ulteriori specifiche. Non dimentica neanche che sono ammissibili a una deroga di importo i soggetti che sono stati costituiti o che non hanno iniziato l’attività da più di tre anni, le cosiddette nuove imprese. Vanno in deroga anche le «Start-up innovative» ai sensi dell’art. 25, comma 2, del dl 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012, che non hanno ancora avviato, alla data del 31/12/2019, la commercializzazione dei propri prodotti e/o servizi.