Per superbonus, eco bonus e ristrutturazioni, tempi certi sulla disponibilità del credito. Quest’ultimo dovrà essere reso fruibile il 10 del mese successivo alla cessione, confermando il meccanismo utilizzato con lo sconto in fattura.
da del 17/06/2020
di Cristina Bartelli
Per superbonus, eco bonus e ristrutturazioni, tempi certi sulla disponibilità del credito. Quest’ultimo dovrà essere reso fruibile il 10 del mese successivo alla cessione, confermando il meccanismo utilizzato con lo sconto in fattura. Ma l’avvio del meccanismo incontra le resistenze delle banche: a preoccupare sono le responsabilità che potrebbero ricadere sugli istituti in caso di cessione di crediti deteriorati o in eccedenza.
Sono alcuni dei punti affrontati in questi giorni in incontri a porte chiuse tra ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle entrate, rappresentanti delle imprese e del mondo bancario per la stesura del provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nel decreto Rilancio (dl 34/2020). Il termine entro cui emanare il provvedimento scade il 18 giugno e anche se non vincolante l’attesa degli operatori cresce.
Il meccanismo del superbonus partirà dal 1° luglio ma la cessione dei crediti è ampia e non è limitata a questo intervento.
È anche vero che la disposizione è oggetto di esame insieme a tutto il decreto rilancio in commissione bilancio della Camera e sulla norma sono piovute molte richieste di modifica.
Almeno su un punto, quello di una disponibilità del credito in tempi certi, sembra tuttavia esserci convergenza di intenti tra amministrazione e operatori. Altra questione da affrontare è quella della piattaforma dove questi crediti saranno scambiati.
In vigenza dello sconto in fattura ampio, l‘Agenzia delle entrate gestiva due piattaforme telematiche per la gestione della cessione dei crediti, uno per i crediti dei condomini e l’altro per le persone fisiche.
La richiesta che arriva dalle imprese è quella di rimettere mano a tutto e quindi di creare un’unica piattaforma più funzionale.
Ma una delle novità della cessione credito del 2020 è quella di poter cedere anche alle banche e agli istituti di credito. Che al momento, come detto, certo non fanno salti di gioia.
Ci sono rischi di responsabilità che le banche non sono molto propense ad accollarsi per quanto riguarda i crediti che dopo le verifiche dell’amministrazione potrebbero essere contestati.
Il rischio è che il credito non in bonis travolga come responsabilità anche gli istituti e a nulla vale che già la norma del decreto rilancio preveda la procedura di recupero in capo al cessionario in caso di credito non dovuto, e il coinvolgimento dell’istituto solo per il recupero di crediti in eccedenza.
Inoltre, considerato anche l’ampliamento, che proprio il decreto rilancio fa, delle possibilità di trasformare i bonus, gli istituti temono di essere riempiti da crediti di imposta.
È bene ricordare poi che il credito d’imposta, nella prassi, sulla base del recupero a cinque anni non viene ceduto nel suo valore pieno ma scontato di circa il 10%.
L’articolo 121 del dl 34/2020 ha previsto un superbonus che per particolari interventi edilizi arriva a coprire il 110% delle spese sostenute. Il contribuente può decidere di portarlo in detrazione o cederne il credito recuperando in tal modo una liquidità, oppure di avere subito lo sconto in fattura cedendo il credito all’impresa costruttrice (fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti) o cedendo il credito a terzi tra cui anche gli istituti di credito.
L’intervento della cessione si applica anche alle misure di ristrutturazione edilizia intraprese negli anni 2020 e 2021, siano esse in materia di ecobonus o di ristrutturazione classica.