Il tribunale di Roma ha dato ragione alla Cassa geometri, condannando il ministero dell’Economia alla «restituzione dell’importo complessivo di 791.252,10 euro», frutto del contenimento delle uscite imposto nel 2012 e 2013.
da del 26/06/2020
di Simona D’Alessio
Rimborsi in rampa di lancio per le somme versate allo Stato dalle Casse previdenziali private, nell’ambito della «spending review» (la norma, all’articolo 8 della legge 135/2012, che stabilì la riduzione delle spese per consumi intermedi degli organismi pubblici e i trasferimenti all’Erario dei ricavi): una sentenza di I grado del Tribunale di Roma (n. 8311/2020) ha dato ragione alla Cassa geometri, condannando il ministero dell’Economia alla «restituzione dell’importo complessivo di 791.252,10 euro», frutto del contenimento delle uscite imposto nel 2012 e 2013. Ma un pronunciamento avvenuto contestualmente (il 9 giugno scorso) ha sbarrato la strada al recupero delle quote relative agli anni 2014, 2015 e 2016, perché per esse non sono «estensibili» gli effetti del verdetto della Consulta 7/2017 (emesso su ricorso della Cnpadc, la Cassa dei dottori commercialisti), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il prelievo; nel dettaglio, si legge nella sentenza 8314/2020, non è ravvisabile tra la legge sulla «spending review» del 2012 e l’art. 1 comma 417 della legge 147/2013 la medesima «ratio» ispiratrice, giacché nella prima «sono state dettate le regole per la riduzione della spesa degli Enti pubblici non territoriali ed è stato previsto il loro riversamento all’apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato», nella seconda è stata stabilita «una scelta, rimessa all’autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli Enti, tra il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e il riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato di un importo predeterminato in una misura forfettaria pari al 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010».
La sentenza 8314/2020 qualifica anche i «consumi intermedi», illustrando come, secondo il sistema europeo dei conti, essi sono «il valore dei beni e dei servizi consumati quali «input» in un processo di produzione, escluso il capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento», dunque, son fuori dal computo, tanto le spese affrontate dagli Organi di amministrazione per recarsi presso la sede istituzionale dell’Ente, quanto ciò che si investe per «incarichi professionali e assicurazioni, se relativi ad immobili da reddito».
Nella consapevolezza che il taglio (partito dal 5% e arrivato al 15%) dal 2012 al 2019 ai costi dell’intero agglomerato della previdenza privata vale 78 milioni, come raccontato su ItaliaOggi del 6 dicembre 2019, i tentativi degli Enti di riappropriarsi di quanto ceduto allo Stato non si fermano. «Sappiamo già che il ministero dell’Economia impugnerà il pronunciamento in favore della Cassa geometri, ma anche noi presenteremo istanza per ottenere il rimborso. Esser risarciti, mentre variamo misure per gli iscritti danneggiati dal Covid, sarebbe un modo per lo Stato di attuare un vero welfare», osserva il presidente dell‘Eppi (periti industriali) Valerio Bignami. L‘Enpacl (consulenti del lavoro) fa sapere che depositerà la richiesta «nelle prossime settimane», infine, a provare «grande soddisfazione» per una sentenza che «trae origine dal contenzioso da noi avviato», e che «conferma il principio di autonomia finanziaria sancito dalla Corte costituzionale» è il numero uno della Cnpadc Walter Anedda.