All’esame del Preconsiglio dei ministri il dlgs di attuazione del regolamento n. 665/2014
Il creditore di uno stato UE può ottenere informazioni, anche dall’anagrafe dei conti, e chiedere il congelamento dei rapporti bancari del debitore detenuti in un altro stato europeo.
da del 25/07/2020
di Antonio Ciccia Messina
Conti bancari rintracciabili e aggredibili in tutta Europa. Il creditore di uno Stato UE può ottenere informazioni, anche dall‘anagrafe dei conti, e chiedere il congelamento dei rapporti bancari del debitore detenuti in un altro stato europeo. L‘Italia si avvia a completare la disciplina in materia di sequestro conservativo dei rapporti con gli istituti di credito a tutela di crediti transfrontalieri: lo fa con il decreto legislativo, il cui schema sarà esaminato dal preconsiglio dei ministri, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 655/2014 del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l’Oesc (Ordinanza europea di sequestro conservativo) su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Nello schema di decreto si prevede che: il presidente del tribunale è l’autorità alla acquisizione di informazioni sui conti; le formalità da osservare per l’esecuzione sono quelle del sequestro conservativo; si deve pagare il contributo unificato specificando gli importi; sono fissate le azioni a disposizione per creditore e debitore per tutelarsi da provvedimenti del giudice.
Per effetto del pacchetto sull’Oesc, chi vuole bloccare in via cautelare o pignorare un conto detenuto dal debitore, dunque, ha spazio di manovra in tutta Europa.
In materia va ricordato che l’istituto si applica ai casi transfrontalieri, cioè quando il conto bancario, è detenuto in uno stato diverso da quello in cui il creditore è domiciliato o in cui sussiste la giurisdizione del giudice adito, e si affianca ai procedimenti nazionali, ma non li sostituisce.
La procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale (escluse, tra le altre, le materie fiscale, doganale o amministrativa, i diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi, testamenti e successioni, procedure di fallimento).
La procedura prevede la compilazione di moduli on line attraverso i quali si possono attivare le ricerche di informazioni e le esecuzioni dei sequestri. L‘Url che contiene tutta la modulistica è il seguente:
https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order_forms-378-it.do
Per il completamento della procedura a livello nazionale era necessario dettagliare alcuni elementi. Di questo si occupa lo schema di decreto in commento.
In particolare il provvedimento disciplina la ricerca delle informazioni sui conti bancari, stabilendo che il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o in caso di mancanza di tali riferimenti in Italia, o il presidente del tribunale di Roma, possa disporre la ricerca, delle informazioni.
Si estendono al caso in esame le modalità telematiche previste dall’articolo 492- bis c.p.c., contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro.
Il decreto fissa le modalità esecutive del sequestro richiamando le formalità del sequestro prevenivo (articolo 678 codice di procedura civile) e stabilisce le modalità di impugnazione. In tema di contributo unificato il decreto stabilisce gli importi da versare nelle varie fasi ed azioni connesse all’emissione e all’esecuzione dell’Oesc.