I ricavi delle attività diverse non potranno superare il 30% delle entrate complessive dell’Ente del Terzo Settore o il 66% dei costi complessivi. E devono essere finalizzate a supportare, sostenere e promuovere o agevolare il perseguimento delle attività istituzionali. Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto. va comunque supportata la mission istituzionale.
da del 01/05/2021
di Luciano De Angelis
I ricavi delle attività diverse non potranno superare il 30% delle entrate complessive dell’ente del terzo settore o il 66% dei costi complessivi. Le attività diverse devono essere finalizzate a supportare, sostenere e promuovere o agevolare il perseguimento delle attività istituzionali di cui all’art. 4 del codice del terzo settore.
Sono questi i contenuti essenziali dell’attesissimo Decreto ministeriale che, ai sensi dell’articolo 6 del codice del terzo settore doveva emanare il Ministero del lavoro di concerto con il Mineconomia, decreto firmato ieri dal Ministro del Lavoro, reso noto nei suoi contenuti essenziali, dallo stesso ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso apposito comunicato stampa.
Le previsioni
L’art. 6 del codice del terzo settore prevede che gli enti del terzo settore potranno svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che:
1) l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano;
2) che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del cts secondo criteri e limiti che dovevano essere definiti con apposito decreto.
Con tale decreto, si legge nell’art. 6 del codice, si deve specificare e indicare i criteri qualitativi, inerenti alla strumentalità, e quantitativi, inerenti alla secondarietà, ai quali gli enti del terzo settore dovranno attenersi per poter esercitare le eventuali attività diverse statutariamente previste.
Nello stesso articolo, inoltre, si prevede che nel definire quantitativamente il carattere secondario delle attività diverse rispetto alle Attività di interesse generale si debba tenere contro anche dell’insieme delle risorse anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nell’attività di interesse generale.
I contenuti del decreto
Il comunicato stampa dà una prima risposta a tutti i temi in questione.
In merito alla strumentalità dell’attività secondaria rispetto alla principale esse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle attività istituzionali dell’ente del terzo settore.
Non è, quindi, il tipo di attività a fare la differenza ma solo la loro funzione, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente di terzo settore.
Di estremo interesse nel Decreto risultano poi i limiti quantitativi. Viene infatti previsto che i ricavi da attività diverse:
1) non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente;
2) non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’Ente del terzo settore.
Nel comunicato stampa si evidenzia poi opportunamente che l’ente del terzo settore potrà scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Da segnalare, infine, che tali parametri risultano peraltro identici a quelli inseriti nella bozza di decreto approvato dalla cabina di regia, ex art. 97 del cts nel marzo 2019.