Le imprese colpite dalla crisi del Covid-19 possono procedere ad aumenti di capitale sociale senza il preventivo integrale abbattimento delle perdite subìte nel corso dell’esercizio 2020.
da del 20/05/2021
di Bruno Pagamici
Le imprese colpite dalla crisi dea Covid-19 possono procedere ad aumenti di capitale sociale, senza il preventivo integrale abbattimento delle perdite subìte nel corso dell’esercizio 2020.
Il risultato negativo dell’esercizio, in quanto condizionato dalla emergenza pandemica, inoltre, «preserva» non solo il capitale ma anche le riserve eventualmente accumulate dalla Società negli esercizi precedenti.
In tal modo l’integrità dell’intero capitale netto nella sua interezza così «sterilizzato» consentirebbe di poter assorbire eventuali perdite che potranno maturare negli esercizi successivi.
È quanto emerge dall’esame dello Studio n. 88-2021/I che il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito, avente ad oggetto la nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella Legislazione di Emergenza Covid-19, come disciplinati dall’articolo 1, comma 266 della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), che ha sostituito integralmente l’art. 6 del decreto legge n. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020.
Lo Studio evidenzia inoltre come gli esercizi da prendere in considerazione siano non soltanto quelli coincidenti con l’anno solare (e che quindi si sono chiusi il 31 dicembre 2020), ma anche quelli «a cavallo» tra il 2020 e il 2021.
Aumenti di capitale anche in presenza di perdite. Il legislatore, sospendendo gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite che ne intaccano l’integrità, consente di procedere ad aumenti di capitale senza il preventivo integrale abbattimento delle perdite stesse, in virtù della sospensione degli obblighi di legge al riguardo.
Gli aumenti di capitale appaiono dunque consentiti, anche qualora non siano idonei a ripristinare il patrimonio netto entro le soglie individuate dal legislatore negli artt. 2446-2447, 2482-bis-2482-ter, c.c.
In ogni caso appare necessario prestare una particolare attenzione, quanto ai profili informativi, nei confronti dei sottoscrittori i quali dovranno avere piena consapevolezza sia della circostanza che l’aumento di capitale sarà assorbito dalle perdite esistenti, e dunque che l’aumento effettivo del patrimonio netto potrebbe non essere idoneo a riportare lo stesso entro i parametri di legge, sia del fatto che non potrà escludersi che le nuove risorse risultino inidonee a risollevare le condizioni economiche della Società. Ciò anche alla luce dell’articolo 44, decreto legge n. 76/2020 (conv. dalla legge 120/2020) che estende la misura alle Srl la possibilità di adottare aumenti di capitale con maggioranze semplificate.
Il Consiglio notarile di Milano. La Commissione Società sul punto si è così espressa: «Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.)».
Le regole ordinarie. Resta inteso che le perdite non rilevano unicamente ai fini delle predette norme di natura «straordinaria», mentre in tutte le altre circostanze esse verranno normalmente computate: dunque al fine di verificare se vi siano utili distribuibili, per il calcolo dei limiti all’emissione di obbligazioni e all’acquisto di azioni proprie, per la verifica dell’esistenza di riserve disponibili ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale.