sabato, Luglio 17, 2021

Fatture elettroniche tra Italia e San Marino

In G.U. un decreto dell’Economia che riscrive la disciplina Iva con la repubblica del Titano

La fatturazione elettronica delle cessioni di beni fra operatori economici italiani e sammarinesi sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022. Ma dal 1° ottobre gli operatori dei due paesi potranno scambiarsi fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio

da del  17/07/2021

di Franco Ricca

La fatturazione elettronica delle cessioni di beni fra operatori economici italiani e sammarinesi sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022. Già dal 1° ottobre prossimo, comunque, gli operatori dei due paesi potranno scambiarsi fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio, ferma restando, fino al 30 giugno 2022, la possibilità di emettere fatture cartacee. In ogni caso, a partire dalle operazioni di ottobre, le imprese italiane non avranno più l’obbligo di dichiarare le vendite verso San Marino nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello Intrastat).

Sono alcune novità contenute nel Decreto 21 giugno 2021, pubblicato nella G.U. n. 168 del 15 luglio 2021, che, nell’attuare le previsioni dell’art. 12 del dl 34/2019 in materia di adempimenti elettronici nei rapporti di scambio con la Repubblica del Titano, coglie l’occasione per riscrivere la disciplina Iva delle operazioni italo-sammarinesi recata dal DM 24 dicembre 1993, le cui disposizioni cesseranno di applicarsi dal 1° ottobre 2021, quando entrerà in vigore il nuovo decreto.

Trattamento delle cessioni verso e da San Marino

Il regime Iva degli scambi di beni resta improntato al principio di tassazione delle operazioni B2B nel paese di destinazione e di quelle B2C nel paese di origine. Pertanto, secondo l’art. 1 del dm, le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, e i servizi connessi, effettuati da soggetti passivi italiani nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo loro attribuito dall’Autorità sammarinese, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del dpr 633/72.

La non imponibilità delle cessioni «in uscita» è subordinata alla condizione che l’ufficio tributario sammarinese abbia convalidato la regolarità della fattura elettronica, ovvero, in caso di fattura cartacea, che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituitagli dal cessionario, recante la vidimazione apposta dal predetto ufficio.

Verrà meno, invece, l’attuale obbligo di segnalare la cessione nel modello Intastat, se dovuto in relazione alle cessioni intracomunitarie.

Invero, la menzione dei servizi connessi e dell’art. 9 suscita perplessità: se si intende fare riferimento alle prestazioni accessorie alla vendita, queste non hanno rilevanza autonoma e sono non imponibili ai sensi dell’art. 8; se si trattasse invece di prestazioni autonome, sarebbero extraterritoriali ai sensi dell’art. 7-ter (salvo che rientrino nelle deroghe di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, ipotesi però alquanto remota, dato che le prestazioni oggetto di tali deroghe difficilmente parrebbero connettersi a cessioni di beni).

Quanto alle cessioni da San Marino, l’imposta dovuta per l’introduzione in Italia potrà essere assolta, come nel sistema vigente, con una delle due seguenti modalità: addebito in fattura da parte del cedente sammarinese, che versa quindi l’imposta al proprio ufficio tributario, il quale entro 15 giorni la «gira» all’agenzia delle entrate, oppure mediante inversione contabile da parte del cessionario nazionale.

Viene precisato che il momento di effettuazione delle cessioni in esame coincide con l’inizio del trasporto, verso il cessionario, dal paese di partenza dei beni, fatto salvo il differimento per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente e per quelle dipendenti da contratti estimatori e simili, con il limite massimo di un anno dalla consegna. Il pagamento o la fatturazione anticipata, comunque, realizza l’operazione nei limiti di quanto pagato o fatturato.

Come negli scambi intracomunitari, viene assimilato alla cessione anche il trasferimento senza vendita di beni da un paese all’altro per esigenze dell’impresa; l‘assimilazione non opera, tuttavia, per i beni movimentati a scopo di lavorazione e poi restituiti dal committente, nonché per quelli utilizzati per l’esecuzione di prestazioni di servizi nel paese di arrivo, a condizione che se ne prenda nota in apposito registro e che il documento di trasporto indichi la relativa causale.

Fatturazione elettronica e detrazione

L’articolo 2 del dm stabilisce che per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra i due paesi la fattura e le relative note di variazione devono essere emesse in formato elettronico, attraverso il Sdi, ad eccezione dei casi in cui la legge non impone la fatturazione elettronica. Tuttavia, come accennato, il successivo articolo 22 consente che fino al 30 giugno 2022 la fattura sia emessa in formato cartaceo.

Se il cedente sammarinese emette fattura elettronica con addebito dell’Iva, il cessionario nazionale potrà esercitare la detrazione solo dopo che l’agenzia delle entrate abbia comunicato l’esito positivo dei controlli sul versamento del tributo.

Vendite a distanza

L’articolo 15 del dm conferma la disciplina delle cessioni da un paese all’altro verso privati consumatori con il sistema delle “vendite a distanza”, la cui nozione viene però allineata a quella introdotta dal dlgs n. 83/2021 in base alla direttiva 2455 del 2017. Fino alla soglia di semplificazione, tali vendite sono tassate nel paese di partenza dei beni, salvo che il cedente opti per la tassazione nel paese di arrivo. Da evidenziare che la soglia per la tassazione all’origine resta fissata in 28.000 euro, importo ben superiore a quello in vigore dal 1° luglio 2021 per le analoghe operazioni intracomunitarie. Quando il cedente sammarinese è tenuto ad applicare l’Iva in Italia, deve quivi identificarsi mediante rappresentante fiscale.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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