Dai locali allo sport, giro di vite a partire dal 10 gennaio. Le raccomandazioni per le feste in famiglia.
di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini
Folla vietata senza mascherina
Il Governo vara il lockdown per i non vaccinati a partire dal 10 gennaio. A partire da quella data tutte le attività sociali e ricreative potranno infatti essere svolte soltanto da chi ha il green pass rafforzato che viene rilasciato a vaccinati e guariti. Una regola che vale sia per le attività nei locali al chiuso, sia all’aperto. Rimane al momento escluso l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, che dovrà essere valutato in un Consiglio dei Ministri previsto per il 5 gennaio.
Cambiano anche le regole della quarantena, che non dovrà più essere rispettata da chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o con tre dosi. Rimane invece la quarantena per chi non è vaccinato. Una scelta fatta sulla spinta delle Regioni che avevano paventato il rischio di blocco per i servizi essenziali. Le norme approvate oggi entrano in vigore insieme ad alcune altre regole che erano state varate la scorsa settimana proprio per l’impennata della curva epidemiologica. E prevedono tra l’altro il tentativo di far tornare in classe gli studenti il 10 gennaio. Alcuni governatori avevamo chiesto di prolungare le vacanze natalizie di almeno due settimane per provare ad arginare i contagi ma il governo ha deciso di tenere aperte le classi affidando al generale Figliuolo uno screening degli studenti e la consegna delle mascherine FfP2 per quelle situazioni ritenute a rischio. Le stesse mascherine filtranti sono diventate obbligatorio sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sui mezzi del trasporto pubblico urbano. Anche se i controlli dimostrano che pochi passeggeri le indossano.
Niente quarantena con 2 dosi entro i 4 mesi
Ecco le nuove regole della quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo: non deve fare quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare — solo qualora sintomatici — un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza «consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza». Per i vaccinati da più di quattro mesi, invece, la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.
Per chi non è vaccinato isolamento di 10 giorni
Rimangono uguali le regole della quarantena per i non vaccinati: le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con una persona positiva hanno l’obbligo di rimanere in quarantena per 10 giorni. Rimangono le stesse le regole della quarantena per i positivi: le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (non antigenico) con esito negativo. Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Conviventi e non solo: chi sono i contatti stretti
Sono le linee guida stilate dal Ministero della Salute a identificare i contatti stretti delle persone risultate positive al Covid 19: i conviventi; chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di mano); chi è stato a contatto diretto non protetto con le sue secrezioni (ad esempio fazzoletti di carta usati); chi è stato a contatto diretto (faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso; il passeggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza; i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno dove la persona positiva era seduta; il personale sanitario senza adeguati dispositivi di protezione.
Dai ristoranti agli hotel, dove serve il super pass
Il green pass rafforzato diventa obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo) per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive. Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni), per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori, ai centri culturali, sociali e ricreativi. Anche per andare a sciare servirà il «super» green pass. Nella nota di Palazzo Chigi a seguito del Consiglio dei Ministri si parla di «impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici».
Bus, metro, treni, aerei: solo vaccinati o guariti
Il Governo ha deciso di rendere obbligatorio il green pass rafforzato anche per tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano, che fino ad ora era rimasto escluso. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. L’elenco dei nuovi obblighi, che entreranno in vigore dal 10 gennaio, comprende: treni dell’alta velocità; treni a lunga percorrenza; treni regionali; aerei; navi; autobus; tram; metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. A bordo dei taxi è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero indossare la mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore.
Stadi, pubblico ridotto: all’aperto soglia del 50%
Vista l’impennata della curva epidemiologica il Governo ha deciso di ridurre nuovamente la capienza degli impianti sportivi. In base alle nuove disposizioni la capienza prevista per gli impianti sportivi all’aperto è pari al 50% di quella massima consentita, al chiuso è pari al 35% di quella massima consentita. Negli stadi e nei palazzetti dello sport all’aperto e al chiuso sarà sempre obbligatorio esibire il green pass rafforzato (rilasciato a guariti e vaccinati) e indossare la mascherina. È vietato il consumo di cibi e bevande sia negli impianti all’aperto, sia in quelli al chiuso e non è consentita la vendita di prodotti alimentari all’interno. Il protocollo già in vigore prevede che ci siano percorsi separati per l’ingresso e l’uscita degli spettatori. Si devono prevedere meccanismi che evitino gli assembramenti e i posti devono essere numerati.
Le Ffp2 obbligatorie per cinema e autobus
È già in vigore l’obbligo di indossare le mascherine anche quando ci si trova all’aperto e pure quando si è in zona bianca. È in vigore anche l’obbligo di portare le mascherine di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli accessibili al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. La mascherina Ffp2 è obbligatoria a bordo di: treni, aerei, navi, autobus, tram, metropolitane.
Le protezioni in classe, lo screening dei militari
Con una nota inviata alle scuole il Ministero dell’Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine FfP2 da distribuire secondo quanto previsto dal Decreto Legge approvato prima di Natale. In particolare «sarà rilevato il fabbisogno delle mascherine necessarie per il personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”». La nota prevede che «i dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro». Il Commissario Francesco Paolo Figliuolo avvierà anche lo screening nelle scuole con l’ausilio dei militari.
L’obbligo vaccinale dai sanitari ai prof
È già previsto l’obbligo vaccinale per personale sanitario, personale scolastico, forze dell’ordine, lavoratori dei servizi esterni delle Rsa. È invece previsto l’obbligo di green pass base per tutti gli altri lavoratori. Chi non presenta il green pass base per cinque giorni viene sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ma non incorre in sanzioni disciplinari. Sono previsti controlli all’ingresso e comunque controlli a campione che possono essere effettuati anche dalle forze dell’ordine. Il lavoratore senza il green pass all’interno dei locali di lavoro rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro. Chi è preposto ai controlli da parte delle aziende e non li effettua rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Fino alla fine di gennaio niente feste e discoteche
Fino al 31 gennaio 2022: sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico. La Circolare del Viminale firmata dal Capo di gabinetto Bruno Frattasi diramata ieri ha raccomandato l’intensificazione dei controlli in vista del Capodanno da estendere anche al giorno precedente e a quelli successivi in modo da evitare assembramenti anche se non si tratta di eventi organizzati. Nelle abitazioni private non è possibile prevedere alcun divieto, ma viene comunque raccomandato di evitare incontri con molte persone e in ogni caso di indossare la mascherina in presenza di persone con fragilità e persone anziane.
Un test molecolare per rientrare dall’estero
L’Ordinanza in vigore dallo scorso 16 dicembre fino al 31 gennaio prevede che le persone che hanno soggiornato oppure transitato nei 14 giorni antecedenti in uno o più Stati dell’Unione Europea possano rientrare in Italia alle seguenti condizioni: esibire al momento dell’imbarco il Passenger locator form; presentare il green pass europeo o una certificazione equivalente; presentare l’esito negativo di un test molecolare, effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, o di un test antigenico effettuato per mezzo di tampone, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Chi non è vaccinato, oltre a presentare l’esito di un tampone negativo, deve osservare cinque giorni di isolamento fiduciario con l’obbligo di sottoporsi a un test a fine quarantena.
Il green pass rafforzato sarà valido per sei mesi
Il Governo ha stabilito che dal 1° febbraio il green pass rafforzato, cioè rilasciato a vaccinati e guariti, abbia validità per sei mesi dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato che attesta la guarigione. La scelta di posticipare l’entrata in vigore della norma al 1° febbraio è stata fatta proprio per consentire ai cittadini di prenotare il booster o il richiamo e mettersi così in regola, soprattutto evitando la sospensione della certificazione. A chi non effettuerà il booster oppure il richiamo, il green pass sarà infatti sospeso e non verrà «riconosciuto» dalla app C19. Per chi è guarito dal coronavirus è necessario provvedere all’inserimento nel sistema del Ministero della Salute dell’attestazione dell’avvenuta guarigione: per questo è prevista la registrazione del tampone negativo richiesto al termine della quarantena obbligatoria di 10 giorni.
30 dicembre 2021 (modifica il 30 dicembre 2021 | 09:08)