venerdì, Aprile 1, 2022

Bilanci societari d’emergenza……….

I Sindaci e i Revisori devono porre particolare attenzione allinformativa sui riflessi che la pandemia Covid-19 ha prodotto nel bilancio 2021 e sugli effetti della guerra in Ucraina, soprattutto nel caso sorgano dubbi significativi sulla continuità aziendale.

da del 01/04/2022

I Sindaci e i Revisori devono porre particolare attenzione all’informativa di bilancio che gli Amministratori devono fornire in merito ai riflessi che la pandemia Covid ha prodotto nel bilancio 2021 e agli effetti della guerra in Ucraina, soprattutto nel caso sorgano dubbi significativi sulla continuità aziendale. Sono le novità più rilevanti nel documento diffuso ieri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.

Guerra Ucraina. Gli effetti economici dell’invasione dell’Ucraina potrebbero ripercuotersi sui Bilanci di Società che intrattengono relazioni commerciali con Società Russe, Bielorusse o Ucraine, o che hanno filiali o rami d’azienda nei territori colpiti dal conflitto o che in qualche modo hanno relazioni con persone o entità soggetti a sanzioni o misure restrittive da parte dell’UE, anche in relazione all’incremento dei prezzi delle materie prime.

Trattasi di eventi successivi alla chiusura del bilancio 2021 che non comportano modifiche nelle valutazioni di Bilancio, ma che potrebbero richiedere appropriata informativa in nota integrativa sugli eventi successivi e sull’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale. Anche nella relazione sulla gestione andranno illustrati i riflessi sui principali rischi e incertezze cui la Società è esposta. Il Sindaco-Revisore, in tale circostanza, dovrà valutare l’adeguatezza dell’informativa fornita dagli Amministratori e potrà eventualmente considerare appropriato l’inserimento nella propria relazione di un richiamo all’informativa resa dagli Amministratori in Bilancio relativamente ai potenziali impatti del conflitto in corso.

Gli ammortamenti. Nel caso di sospensione totale o parziale degli ammortamenti nel bilancio 2021 i Sindaci-Revisori dovranno verificare l’informativa fornita dagli amministratori in nota integrativa e i vincoli sulla distribuzione degli utili o delle riserve disponibili. I Sindaci-Revisori potranno considerare di inserire un richiamo di informativa nell’ambito della relazione di revisione.

Le rivalutazioni. Nel bilancio 2021 è ammessa la rivalutazione dei beni di impresa non rivalutati nel bilancio dell’esercizio precedente ai soli fini civilistici. In questi casi i Sindaci-Revisori dovranno attestare nella propria rivalutazione, ai fini civilistici, che il valore della stessa non ecceda quello massimo consentito dalla legge ai sensi dell’art. 11 della l. 342/2000. Sebbene la norma non prescriva alcun obbligo di perizia giurata, si ritiene che tale documento, nella maggior parte dei casi, debba essere acquisito dai Sindaci-Revisori, soprattutto quando il valore di mercato non sia facilmente riscontrabile su base oggettiva.

Continuità aziendale. L’esercizio 2021 non gode delle deroghe dagli ordinari canoni valutativi dell’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale previste dalla normativa emergenziale Covid-19 per i bilanci 2019 e 2020 (art. 7 dl 23/2020 successivamente modificato dall’art. 38-quater l. 77/2020), per cui i Sindaci-Revisori dovranno applicare le pertinenti regole previste dal principio di revisione ISA Italia 570 e fare attenzione che, nel caso di dubbi significativi sulla continuità aziendale, siano state fornite in nota integrativa adeguate informazioni sui rischi, sulle incertezze, sulle assunzioni effettuate e sui piani aziendali futuri per farvi fronte.

Composizione negoziata. Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio (o nei primi mesi 2022) potrebbe avere effettuato segnalazioni all’Organo Gestorio in merito alla possibilità per la Società di avvalersi del nuovo istituto della Composizione Negoziata. Di tale possibilità (da considerarsi a regime), oltre che nella relazione dei sindaci revisori è stata arricchita pure la Relazione dei Sindaci non Revisori. Si chiede ai sindaci di evidenziare se gli amministratori, a seguito d’istanza dell’organo di controllo, hanno fornito risposta adeguata o inadeguata. In quest’ultimo caso i sindaci dovranno evidenziare eventuali strumenti di reazione attivati.

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