L’Autorità ha sospeso le modifiche unilaterali dei contratti non in scadenza. Le Società Energetiche avranno cinque giorni per avviare l’esecuzione dei provvedimenti. Escluse Hera e A2a | Stretta Antitrust sulle bollette | Indagine Antitrust sulle bollette | Nessuna modifica ai contratti, Enel impugnerà il provvedimento dell’Antitrust.
da del 30/12/2022 10:38
di Rossella Savojardo
Si conclude prima di fine anno l’ultimo atto dell’azione intrapresa dall’Antitrust vs le società energetiche. L’Autorità ha infatti confermato, anche se solo parzialmente, i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre scorso nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie. Le prime istruttorie erano state avviate il 20 ottobre. In riferimento alle società Hera e A2A, l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari. L’Antitrust ha infatti sottolineato che “sulla base dei documenti acquisiti” da Hera e A2a “risulta che le variazioni comunicate ai consumatori hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza”.
L’Antitrust congela le modifiche unilaterali dei contratti non in scadenza
A essere sospese sono state le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato al solo punto relativo ai “contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”.
Cinque giorni per avviare l’esecuzione dei provvedimenti
L’Autorità ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti delle cinque società energetiche sospendendo di fatto l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterale, di rinnovo, aggiornamento o variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato “prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza”.
A questo punto Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza. Entro cinque giorni, inoltre, le società dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.