Il pagamento dilazionato, fino a un massimo di 24 rate mensili, riguarderà gli importi dovuti per i mesi di maggio e giugno 2022. Le aziende potranno anche cedere gratuitamente ai loro dipendenti buoni benzina fino a 200 euro a lavoratore per l’acquisto di carburanti
da del 19/03/2022
di Luigi Chiarello
Bollette luce e gas rateizzabili per le imprese. Il pagamento dilazionato, fino a un massimo di 24 rate mensili, riguarderà gli importi dovuti per i mesi di maggio e giugno 2022. Le aziende potranno anche cedere gratuitamente ai loro dipendenti buoni benzina fino a 200 euro a lavoratore per l’acquisto di carburanti. Questi titoli d’acquisto non concorreranno alla formazione del reddito.
E arriva anche una raffica di crediti d’imposta a sostegno delle attività economiche: un primo bonus è per l’acquisto di energia elettrica da utilizzare tra aprile e giugno; un secondo bonus è per le imprese che comprano gas. È quanto previsto dallo schema di decreto-legge per il contrasto degli effetti economici e umanitari generati dalla crisi ucraina, finito ieri al vaglio del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento composto da una trentina di articoli contiene anche altri aiuti a famiglie e imprese, il rafforzamento del golden power, misure per l‘autotrasporto e il turismo e interventi per calmierare il caro-materiali negli appalti pubblici.
Il pagamento a rate delle bollette di luce e gas potrà essere richiesto dalle attività economiche ai fornitori di elettricità e gas naturale con sede in Italia; per tappare la falla generata dalla minore liquidità conseguente alle rateizzazioni interverrà Sace, che potrà rilasciare garanzie fino a un massimo di nove mld di euro agli istituti di credito. Non solo. Sempre Sace potrà concedere alle imprese assicurative autorizzate all’esercizio del ramo credito una garanzia pari al 90%: degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia e gas, per effetto del mancato pagamento delle bollette da parte di imprese con fatturato non superiore a 50 mln (a fine 2021); del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 e relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.
Un primo credito d’imposta, si diceva, viene riconosciuto alle imprese non energivore, che hanno contatori per l’energia elettrica da 16,5 kW a salire; il bonus, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, consiste in un contributo straordinario per l’elettricità utilizzata nel secondo trimestre 2022; l’acquisto di energia, però, dovrà essere provato da fatture d’acquisto che attestino un incremento del costo dell’energia per kWh nel primo trimestre del 2022 superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Il bonus sarà cedibile dalle aziende beneficiarie a terzi una sola volta; ma ulteriori cessioni del credito d’imposta, fino a un massimo di due, saranno possibili solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Un secondo bonus fiscale, sempre di natura straordinaria, viene messo in campo a sostegno delle aziende che hanno acquistato nel primo semestre del 2022 gas naturale per il secondo trimestre dell’anno, per usi non termoelettrici; anche qui il credito d’imposta scatterà qualora il prezzo medio del gas – pubblicato dal Gestore del mercati energetici (Gme) – abbia subito rincari superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019. E anche qui il bonus è cedibile dai beneficiari una sola volta, con altre due cessioni praticabili solo a favore di Banche e Intermediari.
La possibilità di «girare» i tax credit energetici una sola volta – con la riserva di altri due passaggi praticabili se la cessione dei due bonus interviene a favore degli Istituti di Credito – viene estesa anche ai crediti d’imposta per le imprese energivore e a forte consumo di gas, già deliberati dall’art. 15 del primo decreto bollette, il dl n. 4/2022, e dagli articoli 4 e 5 del dl 17/2022.
Infine, un terzo credito d’imposta – pari al 50% della seconda rata Imu versata nel 2021 – viene riconosciuto per il 2022 a imprese turistico-ricettive (agriturismi inclusi), Società fieristiche e congressuali, complessi termali e parchi tematici. Il bonus riguarda gli immobili di categoria catastale D/2: non è cedibile e scatterà solo se i proprietari sono gestori dell’attività e hanno subito un calo di fatturato o corrispettivi del 50% (almeno) rispetto al 2019.