Audizione della Vigilanza sui Mercati in materia di Legge europea. L’Autorità propone di circoscrivere la “criminalizzazione” delle condotte di market abuse commesse da un insider secondario alle sole fattispecie maggiormente dannose.
da del 18/05/2021 16:12
di Andrea Pira
Consob chiede di rivedere la punibilità tout court in sede penale dell’insider trading secondario, così come prevista dalla Legge europea 2019-2020. La norma, ora in discussione al Senato, interviene infatti sul mancato adeguamento alla normativa Ue in materia di sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
Nel caso specifico, tra i correttivi al recepimento della normativa comunitaria, la legge europea introduce specifiche sanzioni penali per i cosiddetti insider secondari, ossia di coloro che siano in qualsiasi modo entrati in possesso di informazioni privilegiate.
Per Consob, “la punibilità tout court in sede penale dell’insider secondario può essere considerata eccessiva laddove si consideri che la Direttiva Mad II richiede agli Stati membri di introdurre sanzioni penali “almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo”. Inoltre “i profitti conseguiti dagli insider (primari o secondari) non di rado risultano di controvalore poco rilevante”. Infine, secondo l’Autorità di controllo su borsa e mercati “nella categoria di insider secondario potrebbe essere incluso chiunque entri in possesso di un’informazione privilegiata, anche in modo del tutto fortuito”.
Per queste ragioni, ha chiarito Adriana Rossetti, Responsabile Divisione Strategie Regolamentari, in audizioni davanti ai Senatori della Commissione Affari Ue, “la duplicazione delle procedure (amministrative e penali) può comportare il rischio di ridurre l’effettività complessiva del contrasto ai fenomeni di market abuse e, nel contempo, di apprestare strumenti repressivi sproporzionati e, perciò, irragionevoli”.
Tra le soluzioni proposte c’è quella di circoscrivere l’ambito della “criminalizzazione” delle condotte di market abuse commesse da un insider secondario alle sole fattispecie maggiormente dannose per l’integrità del mercato, stabilendo una congrua soglia del controvalore dell’operazione illecita, “il cui (solo) superamento integri gli estremi del reato (restando sanzionate solo in via amministrativa le condotte relative ad operazioni di controvalore inferiore)”.