Autocertificazione in sei punti per velocizzare l’erogazione dei finanziamenti con garanzia statale. Fermo restando l’obbligo di segnalazione per antiriciclaggio, la banca o l’intermediario finanziario che eroga il finanziamento, deve limitarsi alla verifica dei soli dati inseriti nell’autodichiarazione del richiedente.
dadel 22/05/2020
di Fabrizio G. Poggiani e Cristina Bartelli
Autocertificazione in sei punti per velocizzare l’erogazione dei finanziamenti con garanzia statale. Fermo restando l’obbligo di segnalazione per antiriciclaggio, la banca o l’intermediario finanziario che eroga il finanziamento, sia esso garantito dalla Sace s.p.a. o dal Fondo centrale di garanzia, deve limitarsi alla verifica dei soli dati inseriti nella autodichiarazione del richiedente.
Questi i contenuti di alcuni emendamenti approvati al decreto liquidità (dl 23) attualmente all’esame della commissione finanze e attività produttive della Camera. Le modifiche integrano, in particolare, la lettera d), comma 1 dell’art. 1 del dl 23/2020 (Decreto Liquidità) e introducono l’art. 1-bis, destinato alla riduzione dei tempi di istruttoria e a velocizzare la richiesta dei nuovi finanziamenti, introdotti dal citato decreto.
Ieri le Commissioni Finanze e Attività Produttive hanno approvato inoltre la proroga al 30 settembre per la segnalazione alla centrale rischi e lo slittamento di sei mesi del termine per l’approvazione delle assemblee di condominio per i rendiconti di luglio. Ok all’emendamento che copre con la garanzia i crediti delle società di factoring.
L’emendamento, a firma ItaliaViva, introduce il nuovo art. 1-bis, dopo l’art. 1 del dl 23/2020 con il quale si introduce l’obbligo di rilascio di una dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti da parte delle imprese; l’autodichiarazione ha la doppia funzione di ridurre i tempi di erogazione e di manleva per le banche.
Il nuovo articolo, pertanto, dispone la presentazione, accompagnata alla domanda per l’ottenimento del prestito, di una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante dell’impresa, contenente esclusivamente sei attestazioni ovvero che l’attività è stata limitata o interrotta per effetto della pandemia Covid-19, che i dati dell’impresa sono veritieri e completi, che il finanziamento è destinato al sostenimento delle spese (personale, investimenti e scorte) di stabilimenti collocati in Italia, che il finanziamento viene erogato su un c/c dedicato e che il titolare o legale rappresentante della società non sono collusi con la mafia e non sono stati condannati per evasione fiscale negli ultimi cinque anni.
Non solo. La banca o l’intermediario finanziario che deve erogare il prestito dovrà limitarsi alla sola verifica dei dati attestati, fermo restando il rispetto delle segnalazioni per riciclaggio.
Quindi, il soggetto predisposto alla erogazione del prestito si dovrà limitare alla verifica della conformità dell’attestazione ovvero dei sei punti richiesti dal nuovo art. 1-bis, senza poter svolgere accertamenti ulteriori. Si apprende subito che l’impresa dovrà accendere un c/c dedicato (utilizzando, come causale del versamento, la locuzione: «sostegno ai sensi del decreto legge 23 del 2020), destinato a ricevere quanto erogato, ma non si riesce a definire chiaramente il perimetro applicativo riferito alla veridicità dei dati aziendali forniti se non presumere che si faccia riferimento esclusivamente indicati nella dichiarazione sostitutiva, sebbene la norma lasci un’ampia discrezionalità, facendo genericamente riferimento ai dati aziendali forniti «su richiesta» dell’intermediario finanziario.
Soddisfatti i deputati di ItaliaViva, Luigi Marattin, Sara Moretto e Massimo Ungaro: «Abbiamo fatto in modo di snellire una procedura troppo farraginosa. Autonomia e responsabilità – sottolineano – deve essere questa la formula: lo stato si fida, ma se tradisci la sua fiducia ti punisce».
Le altre misure. Fino al 30 settembre sospese le segnalazioni alla centrale rischi. E’ questo l’effetto di un emendamento approvato oggi al decreto liquidità . Esteso, poi, il campo di applicazione della Golden Power. Con un emendamento di Barbara Saltamartini (Lega) le regole sulla Golden power si applicheranno anche ai settori siderurgico e agroalimentare.
«Da oggi, quindi, lo Stato potrà salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in questi ambiti che, al pari di energia, trasporti e telecomunicazioni, saranno ritenuti strategici e di interesse nazionale» commenta la presidente della commissione attività produttive della Camera.
Un altro emendamento approvato estende l’applicazione del fondo di garanzia Pmi a quelle pmi a controllo pubblico: «La totalità delle società a controllo pubblico operanti in settori strategici per il Paese, quali energia elettrica, gas, idrico, rifiuti o trasporti, si ritrovavano infatti nell’impossibilità di accedere a tale importante strumento, pur se in possesso dei requisiti dimensionali, ritrovandosi ad affrontare un costo per l’accesso al credito significativamente più elevato», ha spiegato Roberto Pella (Fi), primo firmatario dell’emendamento. Infine con un emendamento di Giulio Centemero (Lega) è prevista l’estensione della garanzia anche alla imprese che cedono i crediti (Factoring) purché effettuate dopo la conversione.