da AdnKronos.com-Pubblicato il: 18/12/2019 17:38
“Va ribadita la doverosità della valutazione dei rischi da parte sia di Trenitalia Spa sia di Rfi Spa”. Entrambe le società non avrebbero “mai effettuato una valutazione dei rischi complessiva, che avesse cioè a oggetto, con una visione unitaria, la circolazione dei propri treni sul territorio nazionale quanto a Trenitalia e la gestione della sicurezza sull’intera rete da lei gestita quanto a Rfi”. E’ quanto si legge nella motivazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, depositata oggi, per la strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone.
I giudici d’appello lo scorso 20 giugno hanno condannato 25 imputati, tra cui Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rfi ed ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, a 7 anni di reclusione; Michele Mario Elia, ex ad di Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, a 6 anni di reclusione.
“E’ provato con certezza che le valutazioni dei rischi effettuate negli anni dalle due società – si legge nelle motivazioni della sentenza d’appello – non hanno avuto a oggetto tutti i rischi rilevati connessi a un deragliamento e quindi hanno effettivamente mostrato le lacune e le omissioni indicate dai giudici di primo grado”.
Non è stato valutato, scrivono i giudici, ad esempio, “il maggiori rischio di rottura di un componente conseguente a una manutenzione non corretta eseguita da soggetti terzi sui quali Trenitalia Spa non aveva un diretto controllo; rischio che doveva essere affrontato stabilendo in che forma attuare i controlli, aumentandoli a valle dell’intervento o almeno aumentando quelli di natura documentale, o in casi di impossibilità di un effettivo controllo valutando tali rotabili come meno sicuri e quindi sottoponendo la loro circolazione a idonee limitazioni ovvero escludendoli dai trasporti più rischiosi (ad esempio non utilizzandoli per il trasporto di passeggeri o merci pericolose)”.
Per i giudici di appello “non è stata valutata l’incidenza della velocità sulle conseguenze di un deragliamento, valutazione che richiedeva uno studio scientifico che tenesse conto degli effetti di un possibile impatto del rotabile deragliato su elementi fissi e delle conseguenze di un simile impatto nei diversi scenari sia relativi alle caratteristiche delle tratte percorse sai relativi alle caratteristiche del rotabile deragliato”.
“Non è stata valutata”, inoltre, “la maggiore o minore pericolosità del deragliamento di un rotabile trasportante merce pericolosa rispetto a quello adibito al trasporto di altra tipologia di merce”.
Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rfi ed ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, “deve essere dichiarato responsabile nella qualità di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per aver omesso di compiere interventi individuati” come idonei “per evitare il deragliamento del treno o quanto meno per evitare o ridurre le sue conseguenze catastrofiche”.
“La condotta alternativa che egli avrebbe dovuto e potuto tenere – si legge ancora – consiste in particolare nel controllo delle modalità di svolgimento delle attività di trasporto delle merci pericolose, in relazione alla quale egli avrebbe dovuto assicurarsi che venissero applicate le migliori cautele possibili e, quindi, quanto meno il controllo della piena tracciabilità dei rotabili di proprietà di terzi e dei loro processi manutentivi, anche fornendo e imponendo una interpretazione corretta delle norme che eliminasse la prassi errata di non effettuare alcun controllo, neppure documentale” sui carri esteri circolanti “e che venissero previste misure precauzionali idonee in caso di mancanza di tracciabilità”.
Nelle motivazioni della sentenza d’appello ampio spazio viene dato al capitolo sulle responsabilità di Rfi spa e dei suoi amministratori e dirigenti. Per i giudici d’appello “condotte alternative“ avrebbero evitato la strage del 29 giugno 2009 ed erano “doverose ed esigibili per il gestore della infrastruttura Rfi”.