Via libera all’aliquota Iva ridotta sull’energia elettrica fornita al condominio, se ad esclusivo servizio delle unità immobiliari residenziali: non è ostativa all’agevolazione la presenza, all’interno del fabbricato, anche di negozi che però hanno accesso esclusivamente
da del 09/03/2021
di Franco Ricca
Via libera all’aliquota Iva ridotta sull’energia elettrica fornita al condominio, se ad esclusivo servizio delle unità immobiliari residenziali: non è ostativa all’agevolazione la presenza, all’interno del fabbricato, anche di negozi che però hanno accesso esclusivamente dall’esterno e non fruiscono dei servizi di riscaldamento e illuminazione delle parti comuni.
Lo ha chiarito l‘Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021. Il quesito era diretto a chiarire se il condominio di un fabbricato composto prevalentemente da unità residenziali, nel quale si trovano anche alcuni negozi che tuttavia sono completamente indipendenti negli accessi (solo lato strada) e non contribuiscono, quindi, al riparto delle spese condominiali di riscaldamento e illuminazione delle parti comuni, potesse fruire dell’aliquota agevolata del 10% sulla fornitura dell’energia elettrica a uso comune. Ciò in ragione del fatto che il punto 103) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, riserva tale aliquota alle cessioni di «energia elettrica per uso domestico», presupposto che, secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria, si realizza «nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva, anche se in regime di esenzione».
Da tale prassi emerge che l’agevolazione spetta solo in contesti esclusivamente residenziali, e quindi, riguardo ai condomini, a quelli composti soltanto da unità immobiliari residenziali. Nel caso di specie, tuttavia, stante la riferita autonomia e indipendenza delle unità non residenziali, l’agenzia ritiene che il condominio in questione possa considerarsi esclusivamente residenziale.
Infine, quanto alla usuale procedura di chiedere al fornitore dell’energia l’aliquota ridotta con apposita dichiarazione rilasciata dall’amministratore, che attesta la sussistenza dei presupposti di legge, l’Agenzia puntualizza che tale dichiarazione di parte, in mancanza di una specifica norma, non solleva il fornitore dalla responsabilità della corretta applicazione dell’Iva.