Nel dl semplificazioni bis, clausole di priorità per giovani, donne e disabili. Premialità per le piccole e medie imprese. Affidamenti diretti fino a 139.000 euro
da del 22/07/2021
di Andrea Mascolini
Rafforzate le clausole di priorità per giovani, donne e disabili; premialità in sede di valutazione delle offerte per le piccole e medie imprese; affidamenti diretti fino a 139.000 euro con scelta sulla base di curriculum e applicazione del principio di rotazione. Sono queste alcune delle novità in materia di appalti contenute nel testo del DDDL di conversione del Decreto Legge 77/2021 («semplificazioni bis»), emendato presso le Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente alla Camera dei Deputati e da ieri è in aula (anche se è dato per certo il rinvio alle Commissioni di merito, perché sarebbero necessarie alcune correzioni «formali» e ritocchi su alcune coperture finanziarie).
Il Decreto è il primo tassello dell’esecutivo guidato da Mario Draghi per l’attuazione del Recovery plan.
Venendo alle modifiche principali in materia di appalti, per agevolare la partecipazione alle gare delle Pmi si consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorirle nella valutazione dell’offerta. Dal momento che il Codice appalti richiama la Normativa Ue, in base a tale disciplina si considerano medie le imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e piccole le imprese con meno di 50 occupati e un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 10 milioni di euro.
E’ stata integrata anche la disposizione sulla parità di genere e generazionale, stabilendo per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, l’obbligo di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento obbligatorio.
Rimane ferma la clausola di priorità per giovani, donne e disabili con obbligo di assunzione: le stazioni appaltanti inseriranno nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento – come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta – di criteri volti a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili e l’assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età.
In tema di affidamenti in house slitta al 31 dicembre 2022 il termine (già prorogato in passato) che impone – ai sensi dell’articolo 177 del codice appalti del 2016 – ai concessionari di affidare almeno l‘80% (60% per i concessionari stradali) di lavori, forniture e servizi a terzi, rimanendo quindi confinato nella più ridotte percentuali del 20 e del 40% il ricorso all‘in house providing.
Per gli affidamenti diretti (fissato a 139.000 euro il tetto, che prima era a 75.000 euro) si procederà rispettando i principi Ue e scegliendo i soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; questi saranno individuati anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Per la disciplina del subappalto è stato eliminato il comma dell’articolo 105 del Codice appalti che imponeva all’appaltatore di trasmettere entro 20 giorni alla stazione appaltante i documenti sul possesso dei requisiti dei subappaltatori.
Nulla di fatto, invece, sull’appalto integrato: la norma non è stata oggetto di emendamenti approvati. Infine, viene prorogata al 30/6/2023 la possibilità per le Società del gruppo FS di stipulare convenzioni con altre società del gruppo.