di Isidoro Trovato 13 aprile 2021
Per spettacolo e sport bonus doppio
Sono stati tra i più colpiti dagli effetti economici della pandemia. Perché meno protetti e tutelati dal sistema di welfare. Ma il Decreto Draghi , n.41 del 22 marzo 2021, prevede nuove indennità per i lavoratori stagionali,del turismo , degli stabilimenti termali, dello sport e dello spettacolo. In pratica una proroga di quanto già statuito con precedenti disposizioni normative (Decreto Rilancio, Cura Italia, Agosto, etc…) con nuove indennità onnicomprensive per le perdite di attività. Singolare il caso dei lavoratori autonomi dello spettacolo in possesso di partita Iva che potranno contare sia sul sostegno a loro riservato che su quello generalista per i possessori di partite iva in caso abbiano realizzato un calo di fatturato. Se consideriamo che dall’inizio della pandemia il settore artistico e dello spettacolo è praticamente fermo non sarà difficile percepire il doppio incentivo. Anche per i lavoratori sportivi proroga delle indennità gestite dalla Società Sport e Salute Spa con indennità una tantum che non tengono conto dell’ammontare dei contratti di collaborazione sottoscritti. Vediamo in sintesi le nuove indennità spettanti ricordando che chi ha percepito i contributi nei mesi scorsi, dovrebbe già aver ricevuto nei giorni scorsi le somme previste dal decreto Sostegni. In caso di seconda mancata erogazione meglio rivolgersi a Caf o professionisti. Gli altri invece devono attendere ancora pochi giorni che l’Inps apra la procedura on line in modo da poter formulare la relativa istanza.
Turismo e centri termali
Per i lavoratori dipendenti stagionali, ivi compresi quelli in somministrazione, di tali settori che tra il 1 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, con almeno 30 giornate lavorate in tale periodo, è riconosciuta una indennità pari a 2400 euro onnicomprensiva. Per beneficiare di tale somma non si deve essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro o di Naspi. Identica indennità è prevista per i lavoratori dipendenti a tempo determinato (anche non stagionali) dei settori evidenziati a patto che per il periodo sopra considerato abbiano: a)titolarità di uno o più contratto di durata complessiva di almeno 30 giornate; b)titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti , sempre nel settore turismo o stabilimenti balneari, di almeno 30 giornate di durata complessiva; c) Non titolari di pensione o di rapporto dipendente alla data del 23/03/2021. « Si tratta di somme che non possono risolvere i problemi economici accumulati in un anno di chiusure. Questi settori sono stati molto penalizzati dalla crisi economica pandemica, assieme alla ristorazione e alla filiera enogastronomica», commenta Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Consulenti del lavoro.
Altri stagionali
Ai lavoratori stagionali , ivi compresi quelli in somministrazione, di settori diversi dal turismo s stabilimenti balneari, sempre per il periodo 1 gennaio 2019 – 23 marzo 2021, che hanno involontariamente perso il lavoro (che hanno effettuato però almeno 30 giornate di prestazione lavorativa) spettano 2400 euro onnicomprensive di indennità. Identica indennità spetta anche ai : a)lavoratori intermittenti, sempre con gli stessi parametri temporali e di giornate lavorate; b)lavoratori autonomi privi di partita iva , nel periodo sopra considerato, con almeno un contributo mensile accreditato in Gestione Separata e senza contratto in essere dal 24 marzo 2021; c)Incaricati alle vendita a domicilio con Partita Iva e reddito 2019 inferiore a 5 mila euro;
Lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati ( ed un reddito 2019 non superiore a 75 mila euro) dal 1/1/2019 al 23/03/2021, viene riconosciuta l’indennità di 2400 euro onnicomprensiva. Identica indennità anche ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri, versati sempre nello stesso periodo, ma con reddito 2019 fino a 35 mila euro. Agli artisti e lavoratori dello spettacolo con Partita Iva che comunque per le loro attività versano i contributi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, spetta comunque l’indennità sopra evidenziata , a seconda dei contributi giornalieri in possesso e del reddito , cumulabile con il Contributo a Fondo Perduto previsto per le Partite Iva.
I lavoratori dello sport
Per i collaboratori presso il Coni, CIP, le Federazioni Sportive nazionali, le discipline sportive associati, gli Enti di promozione sportiva (riconosciute dal Coni e Cip) e presso le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, che hanno cessato , ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19, spetta un contributo che viene così determinato: a)euro 3600 per i collaboratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi fino a 10000 euro annui; b)euro 2400 per i collaboratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi tra i 4000 ed i 10 mila euro annui; c)euro1600 per i collaboratori che nell’anno 2019 hanno percepito compensi in misura inferiore a 4000 euro. Tali contributi si sommano a quanto già concesso da precedenti disposizioni e con dati già dichiarati alla Società Sport e Salute Spa. Non fa fede l’ammontare del contratto di collaborazione in essere per l’anno 2020 ed anche se lo stesso fosse di minimo importo (esempio 2000 euro annui) il contributo può anche superare la perdita di ricavo da attività sportiva fermo restando i redditi di riferimento del 2019.