martedì, Settembre 22, 2020

I sussidi del Recovery Fund soggetti al tetto Ue aiuti di stato

Rischio ghigliottina per gli aiuti straordinari alle imprese, erogati a causa della pandemia. Filiera Italia ha ricordato, nei giorni scorsi, come alcune agevolazioni strategiche non siano state notificate alla Commissione Europea per la preventiva approvazione.

da del 22/09/2020

di Luigi Chiarello

Rischio ghigliottina per gli aiuti straordinari alle imprese, erogati a causa della pandemia. Filiera Italia ha ricordato nei giorni scorsi come alcune agevolazioni strategiche non siano state notificate alla Commissione Europea per la preventiva approvazione. Tra queste: «Lo sgravio Irap, la decontribuzione previdenziale e gli incentivi all’ammasso privato dei prodotti agricoli».

Senza un lasciapassare di Bruxelles alla loro erogazione, questi aiuti finiscono nel cumulo del regime de minimis ed erodono il monte triennale, che pure il temporary framework varato dalla Commissione Europea ha innalzato, in deroga alle regole Ue sugli Aiuti di Stato. Monte che, attualmente e fino a fine 2020, è pari a 100 mila euro nel triennio per ogni singola azienda agricola e a 800 mila euro nel triennio per le altre tipologie di impresa. Industria in primis. A dimostrazione di ciò, anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020, che al punto 1.1.4, ha confermato che l’esonero del saldo Irap 2019 (previsto dall’art. 24 del decreto legge 34/2020) va indicato nel prospetto degli aiuti di stato contenuto nella dichiarazione Irap 2020.

In pratica, lo sgravio viene tracciato nel Registro nazionale aiuti di stato, computato, reso noto a Bruxelles e cumulato nel grande calcolatore de minimis. E se si sfora il tetto? Scatta il recupero dei fondi illegittimamente erogati.

Ma c’è di più. Secondo la Commissione Europea saranno soggetti alle regole e ai limiti Ue sugli aiuti di stato anche i finanziamenti messi in campo nel quadro della strategia per la ripresa denominata Next Generation Eu; cioè i fondi che saranno erogati attraverso il cosiddetto Recovery fund (per l’Italia, nel triennio 2021/27 sono circa 81 mld in sovvenzioni e 127 mld in crediti). Infatti, nelle linee guida diffuse da Bruxelles sulla gestione del Resilience and Recovery facility (RRF, il piano contenente il Recovery fund), si legge a pag. 13: «Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli investimenti rispettino le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato e seguano tutte le procedure e le norme regolari».

E ancora, a pag. 33: «I fondi dell’Unione convogliati attraverso le autorità degli Stati membri diventano risorse statali e possono costituire aiuti di Stato se sono soddisfatti tutti gli altri criteri dell’art. 107 Tfue. Le norme sugli aiuti di Stato si applicano integralmente alle misure finanziate dallo strumento per il recupero e la resilienza».

E infine: «Le regole da applicare sugli aiuti di stato al Recovery sono quelle in vigore al momento della presentazione dei progetti».

Tradotto: anche gli aiuti del Recovery, se non notificati alla commissione, sbatteranno sul tetto de minimis. E i progetti saranno finanziati in base alle regole sugli aiuti di stato in vigore al momento della presentazione. Regole che potrebbero esser più rigide rispetto a quelle del temporary network. Si rischia l’effetto «tagliola»: il blocco alla fonte le risorse messe a disposizione da Bruxelles.

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