venerdì, Luglio 31, 2020

La Cig Covid potrà essere richiesta fino a fine anno

Ma, sui periodi oltre 9 settimane, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo del 9-18%. Lo prevede, tra l’altro, la “bozza di decreto Agosto”, che introduce un’alternativa alla cassa integrazione: “l’esonero totale dal versamento di contributi sui dipendenti”.

SEDE INPS

da del 31/07/2020

di Daniele Cirioli

La Cig Covid potrà essere richiesta fino a fine anno, ma, sui periodi oltre 9 settimane, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo del 9-18%.
Lo prevede, tra l’altro, la bozza di decreto Agosto, che introduce un’alternativa alla cassa integrazione: l’esonero totale dal versamento di contributi sui dipendenti, per quattro mesi e nel limite delle ore Cig fruite a maggio e giugno, qualora non se ne faccia richiesta a partire da luglio.
Tra le altre novità il decreto disciplina un bonus (esonero contributivo per sei mesi) sulle assunzioni fino a fine anno; la proroga al 31 dicembre della proroga causale dei contratti a termine; l’estensione a giugno e luglio dell’indennità 1.000 euro agli stagionali turismo e stabilimenti balneari e 600 euro a stagionali di altri settori, lavoratori intermittenti ecc.; la proroga del divieto di licenziamento fino a fine anno; l’adeguamento della pensione d’inabilità al “milione di lire” dai 18 anni, anziché dai 60 anni, per tutti gli invalidi civili.

Diciotto mesi in due tranche. La nuova disciplina, che vale per tutti i trattamenti di «Cig Covid» (Cigo, Cigd e Asso), riduce a due tranche (9 + 9) le 18 settimane di trattamento che hanno a disposizione i datori di lavoro (stessa durata di oggi). Stabilisce, poi, che le 18 settimane possono essere fruite dal 13 luglio al 31 dicembre e che eventuali periodi di Cig «a cavallo» del 12 luglio sono imputati alla prima tranche (alle prime 9 settimane).

Diversamente da oggi, c’è un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta di Cig per periodi della seconda tranche (vale a dire oltre le prime 9 settimane), la cui misura dipende dal raffronto del fatturato del primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019: se risulta una riduzione di fatturato superiore o pari al 20%, il contributo non è dovuto; se la riduzione è inferiore al 20%, il contributo è pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate; se non c’è riduzione di fatturato, il contributo è pari al 18%.

Lo sconto contributivo. La misura si rivolge a quei datori di lavoro che, avendo già fruito di Cig per maggio e giugno, non ne fanno più richiesta da luglio a dicembre (è escluso il settore agricolo). La misura consiste nel riconoscimento, per quattro mesi, dell’esonero contributivo nel limite delle ore d’integrazione salariale fruite in maggio e giugno.

Bonus assunzioni. Fino al 31 dicembre esonero totale dal versamento dei contributi per sei mesi a partire dall’assunzione, con esclusione dei premi Inail. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto mensile.

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