Ma, sui periodi oltre 9 settimane, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo del 9-18%. Lo prevede, tra l’altro, la “bozza di decreto Agosto”, che introduce un’alternativa alla cassa integrazione: “l’esonero totale dal versamento di contributi sui dipendenti”.
da del 31/07/2020
di Daniele Cirioli
Diciotto mesi in due tranche. La nuova disciplina, che vale per tutti i trattamenti di «Cig Covid» (Cigo, Cigd e Asso), riduce a due tranche (9 + 9) le 18 settimane di trattamento che hanno a disposizione i datori di lavoro (stessa durata di oggi). Stabilisce, poi, che le 18 settimane possono essere fruite dal 13 luglio al 31 dicembre e che eventuali periodi di Cig «a cavallo» del 12 luglio sono imputati alla prima tranche (alle prime 9 settimane).
Diversamente da oggi, c’è un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta di Cig per periodi della seconda tranche (vale a dire oltre le prime 9 settimane), la cui misura dipende dal raffronto del fatturato del primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019: se risulta una riduzione di fatturato superiore o pari al 20%, il contributo non è dovuto; se la riduzione è inferiore al 20%, il contributo è pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate; se non c’è riduzione di fatturato, il contributo è pari al 18%.
Lo sconto contributivo. La misura si rivolge a quei datori di lavoro che, avendo già fruito di Cig per maggio e giugno, non ne fanno più richiesta da luglio a dicembre (è escluso il settore agricolo). La misura consiste nel riconoscimento, per quattro mesi, dell’esonero contributivo nel limite delle ore d’integrazione salariale fruite in maggio e giugno.
Bonus assunzioni. Fino al 31 dicembre esonero totale dal versamento dei contributi per sei mesi a partire dall’assunzione, con esclusione dei premi Inail. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto mensile.