Arriva un nuovo prodotto finanziario promosso dal Fondo Europeo di Garanzia gestito dal Gruppo Bei che può contare su una dotazione di bilancio di 1,4 miliardi di euro; con esso Bruxelles intende contribuire a generare nuovi prestiti alle piccole e medie imprese
da del 18/08/2021
di Bruno Pagamici
Continua il sostegno dell’Unione Europea alle imprese – specie alle pmi – colpite dalla crisi da Covid-19. Arriva un nuovo prodotto finanziario promosso dal Fondo Europeo di Garanzia gestito dal gruppo Bei (composto dalla stessa Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti «Fei»), che può contare su una dotazione di bilancio di 1,4 miliardi di euro; con esso Bruxelles intende contribuire a generare nuovi prestiti alle piccole e medie imprese, in particolare quelli considerati più rischiosi.
Il 16 agosto scorso l‘Esecutivo Europeo ha reso noto il nuovo strumento; si presenta sotto forma di garanzie su segmenti di cartolarizzazione sintetica, a beneficio delle attività colpite dalla Pandemia nei 22 Stati dell‘Unione. Il prodotto finanziario dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di euro di nuovi prestiti a favore delle pmi da parte delle Banche, attivando così un volano di 200 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi.
In definitiva, l’obiettivo delle Istituzioni Comunitarie è liberare capacità di prestito degli intermediari finanziari (banche), impedendo che le loro risorse siano trasferite verso attività a basso rischio, anziché essere utilizzate per prestiti alle pmi, considerate il motore dell’economia europea. Grazie a questo meccanismo virtuoso, la banca dovrà utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla copertura del Fondo Europeo di Garanzia, per costituire un nuovo pool di attività (ad esempio un portafoglio di prestiti) e, quindi, soddisfare il fabbisogno di liquidità delle pmi.
I termini di ciascuna operazione forniranno inoltre alla Banca incentivi a generare nuovi prestiti. Il Fondo, pertanto, mira a far fronte alle esigenze di finanziamento delle pmi europee, che si prevede saranno redditizie nel medio e lungo termine, ma che attualmente si scontrano con gli effetti negativi provocati dalla crisi pandemica. Attraverso la condivisione del rischio di credito tra tutti gli stati membri, l’impatto globale del Fondo di Garanzia potrà essere ottimizzato, a fronte di un costo medio a carico del Fondo stesso notevolmente ridotto rispetto al costo che si troverebbero a sopportare i singoli regimi nazionali.
La cartolarizzazione sintetica. Attraverso questo tipo di operazione non viene ceduta la proprietà del portafoglio, ma soltanto il rischio di credito e la titolarità delle esposizioni rimane in capo all’originator.
Il trasferimento del rischio avviene «acquistando» la protezione di un segmento specifico da un «venditore» di protezione, al quale l’Ente Cedente corrisponde in cambio un premio. Nell’ambito del nuovo strumento messo in piedi dalla Commissione Europea, il gruppo Bei funge da venditore della protezione, ovvero offre protezione agli intermediari finanziari sotto forma di garanzia su un segmento di rischio specifico di un portafoglio di attività esistente. In cambio della garanzia, il gruppo Bei addebiterà all’intermediario finanziario (banca) una commissione di garanzia sovvenzionata.
Grazie a questo meccanismo, la Banca dovrà trasferire nella misura più ampia possibile il vantaggio finanziario derivante dalla questa operazione ai beneficiari finali del nuovo strumento, ovvero alle Pmi che riceveranno nuovi prestiti. Ciò in quanto l’obiettivo di questo nuovo prodotto finanziario è contribuire a generare nuovi finanziamenti più rischiosi alle imprese, liberando la capacità di prestito degli intermediari finanziari e impedendo che le loro risorse siano trasferite verso attività a basso rischio anziché essere utilizzate per finanziamenti alle Pmi, che rappresentano l‘ossatura dell’economia comunitaria e che sono in grado di attivare investimenti e crescita occupazionale.
Secondo la Commissione il prodotto di cartolarizzazione sintetica contribuirà a gestire l’impatto economico negativo del coronavirus nei 22 Stati membri. Tale strumento è considerato necessario, opportuno e proporzionato allo scopo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia in linea con l’art. 107, par. 3, lett. b), del Tfue.