Esenzione dei buoni pasto anche per i lavoratori in smart-working. Questo è il tema della risposta ad interpello, con cui l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il regime di esenzione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato a favore dei ‘lavoratori agili’.
da del 11/02/2021
di Gianpaolo Sbaraglia* ed Elisabetta Grasso* *studio legale Acta
Esenzione dei buoni pasto anche per i lavoratori in smart working. Questo è il tema della risposta ad interpello ad oggi non pubblicata (n. 956-2631 del 2020), con cui l‘Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il regime di esenzione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato a favore dei lavoratori agili.
Argomento, questo, molto discusso tra gli operatori del settore in fase emergenziale da Covid-19, a seguito degli interventi adottati dal legislatore, al fine di contenere la diffusione epidemiologica presso le realtà lavorative ed aziendali.
Nel dettaglio, il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguardava l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore dei lavoratori dipendenti dell‘Ente Bilaterale Confederale (Enbic), i quali, durante tutta la fase emergenziale, svolgevano la propria attività in modalità di lavoro agile.
In applicazione del contratto di secondo livello, infatti, l‘Ente bilaterale confederale aveva erogato, tra i benefici obbligatoriamente dovuti a tutti i dipendenti, altresì il Servizio Sostitutivo di Mensa, il quale veniva erogato anche ai lavoratori agili. Senza nessuna distinzione.
A ben vedere, l’eventuale esclusione del ‘lavoratore agile’ dai beneficiari del servizio sostitutivo di mensa sarebbe risultata del tutto ingiustificata, soprattutto in assenza di espresse deroghe contenute nella contrattazione collettiva.
La maggiore della modalità smart working, infatti, non avrebbe potuto di per sé giustificare un trattamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori agili rispetto a quello riservato ai dipendenti.
Come previsto all’art. 20 del dlgs n. 81 del 2017, il lavoratore agile ha diritto al «trattamento economico e normativo» non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che eseguono le medesime mansioni, presso i locali aziendali, secondo i contratti collettivi. Ciò in considerazione della natura del lavoro agile, che non rappresenta una nuova tipologia di lavoro subordinato, bensì semplicemente una modalità ulteriore di svolgimento della prestazione lavorativa.
A tal riguardo, si è espressa contrariamente la recente sentenza del Tribunale di Venezia n. 1069 del 2020, che ha escluso il diritto ai buoni pasto ai lavoratori agili, riconoscendo l’assegnazione dei buoni pasto quale beneficio conseguente alle sole modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro.
In assenza di chiarezza sul tema, l‘Ente bilaterale ha interpellato l‘Amministrazione Finanziaria circa la possibile applicazione del regime di esenzione, dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, del servizio di mensa mediante buoni pasto erogato a favore de lavoratori agili. Come previsto dall‘art. 51, comma 2, lett. c) Tuir, 4 euro per i buoni pasto in forma cartacea e 8 euro per quelli in forma elettronica.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria risulta estremamente interessante, essendo richiamata la ratio sottesa al regime di favore di cui all’51 del Tuir. Quest’ultima, come ribadito nella Risoluzione n. 118 del 2006, è ispirata esclusivamente dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.
A conferma di ciò, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122, sulla base dei contratti, riconosce il buono pasto al prestatore di lavoro subordinato, indipendentemente se impiegato a tempo pieno o parziale e, quindi, dalla sua fruizione di una pausa per il pranzo durante l’orario lavorativo.
La previsione, ad ogni buon conto, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. La flessibilità della prestazione lavorativa, infatti, non è considerata un ostacolo alla fruizione del servizio sostitutivo di mensa e all’applicazione del suo regime fiscale di favore. Quest’ultimo trova diretta applicazione, in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa erogate dal datore di lavoro ai propri lavoratori, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Ne consegue che, da un lato, i buoni pasto erogati ai lavorati agili godranno dell’esenzione parziale ai fini delle imposte sui redditi, così come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c) Tuir. Dall’altro, anche il datore di lavoro non dovrà operare alcuna ritenuta a titolo d’acconto sul valore del servizio sostitutivo di mensa reso mediante i buoni pasto in favore del ‘lavoratore agile’, ai sensi dell’art. 23, dpr 29 settembre 1973, n. 600, in quanto il valore del medesimo servizio non concorrerebbe alla formazione del reddito da lavoro dipendente nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 51 citato.